Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 66 del 8 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di rinvio, il divieto di nuove conclusioni implica che la parte non possa proporre domande o eccezioni nuove, o dedurre nuove prove, tale proposizione o deduzione esigendo necessariamente nuove conclusioni, ma non esclude la possibilitą di abbandonare (anche solo per effetto dell'omessa riproposizione delle medesime) conclusioni precedentemente adottate, restringendo cosģ il thema decidendum. Ne consegue l'inammissibilitą dei motivi di ricorso (avverso la sentenza conclusiva del giudizio di rinvio) relativi a questioni estranee al limitato (thema decidendum) risultante dall'abbandono predetto, non rilevando (ai fini dell'esclusione di detta inammissibilitą) che tali questioni (nonostante la loro estraneitą al thema decidendum come fissato dalle impugnazioni e dalla richiesta delle parti) siano state egualmente esaminate dal giudice di rinvio.

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