Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5953 del 1 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Le disposizioni dei regolamenti comunali edilizi che impongono una distanza minima tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti, con esclusione della facoltā di costruire in aderenza, rendono inapplicabile il criterio della prevenzione, con conseguente esclusione della possibilitā di costruire sul confine, dovendo colui che costruisce per primo osservare una distanza minima dal confine del proprio fondo, non inferiore alla metā di quella prescritta.

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