Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5831 del 24 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di distanze nelle costruzioni, le norme degli strumenti urbanistici locali che impongano un determinato distacco della costruzione dal confine, se hanno per scopo di incidere sui rapporti di vicinato al fine di evitare la formazione di intercapedini nocive all'igiene, alla salute e alla sicurezza degli stessi soggetti interessati dalla costruzione nella zona di confine, devono ritenersi richiamate negli artt. 873 e ss. del c.c., con conseguente applicazione del principio della prevenzione (sostituita alla metā della distanza di metri tre di cui al menzionato art. 873 la metā della maggiore distanza minima stabilita nei regolamenti locali); principio che non č invece applicabile quando l'imposizione di una determinata distanza dal confine prevista nei regolamenti anzidetti mira a soddisfare esigenze pubblicistiche che sovrastino gli interessi dei singoli e soddisfino gli interessi generali (quali ad es. l'assetto urbanistico di una certa zona o l'ornato pubblico), nel qual caso – salve le eccezioni previste dallo stesso strumento urbanistico – la distanza dal confine č assoluta.

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