Cassazione civile Sez. III sentenza n. 476 del 23 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'errore nella percezione del significato (letterale e logico) di una deposizione testimoniale non attiene alla interpretazione e valutazione della prova e non dą luogo, quindi, al vizio di omessa o contraddittoria motivazione della sentenza, ma ad un errore di fatto che, a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c., consente solo l'impugnazione per revocazione.

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