Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3816 del 22 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il carattere «chiuso» del giudizio di rinvio (art. 394 comma terzo c.p.c.) comporta, anche nel rito del lavoro, il divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e di svolgere attivitą assertive e probatorie, eccettuato il giuramento decisorio, diverse da quelle gią espletate nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza di cassazione. Ne deriva, che al di fuori della predetta ipotesi, č inammissibile in sede di rinvio la prova testimoniale gią dedotta tardivamente in appello, non comportando lo svolgimento del giudizio di rinvio alcuna riapertura dei termini processuali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.