Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3723 del 19 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimitą, qualora il ricorrente lamenti una omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare: a) o quale circostanza processuale (factum probans) il giudice di merito abbia trascurato; b) ovvero per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto ignoto (factum probandum) data dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si chiede un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimitą.

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