Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2286 del 19 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora la parte cui debba essere notificato l'atto di riassunzione, a seguito dell'istanza di cui all'art. 548 c.p.c. e della conseguente remissione degli atti al giudice competente per l'accertamento dell'obbligo del terzo, si sia costituita a mezzo di procuratore, nella fase in cui il terzo ha reso o avrebbe dovuto rendere la dichiarazione, l'atto riassuntivo, essendosi gią instaurato il rapporto processuale, deve essere notificato alla detta parte presso il suo procuratore domiciliatario, a norma dell'art. 170 c.p.c., e non personalmente alla parte nel suo domicilio.

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