Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2160 del 15 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel ricorso per cassazione l'indicazione delle parti di cui all'art. 366, n. 1, c.p.c., rilevante ai fini dell'ammissibilitā del ricorso, č soltanto quella indicata nel ricorso stesso e non giā quella risultante dalla relazione della notificazione; č pertanto inesistente la notificazione eseguita nei confronti di un soggetto diverso da quello, indicato nel ricorso, contro cui l'impugnazione č diretta, non potendo trovare applicazione, nella specie, la disposizione di cui all'art. 291, primo comma, c.p.c.

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