Cassazione civile Sez. III sentenza n. 191 del 12 gennaio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l'utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere; onde, al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente stesso che nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. Il relativo apprezzamento da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato.

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