Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5803 del 25 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che chieda l'ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato per titoli, per l'iscrizione all'albo degli psicologi (nell'ipotesi, a seguito di rigetto della domanda d'ammissione da parte della commissione esaminatrice) spetta, anche in via d'urgenza, al giudice ordinario – il quale può provvedere al riguardo con pienezza di poteri e, quindi, anche con pronunzie di condanna ad ammettere al concorso – essendo l'indicata tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell'interessato, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al descritto concorso.

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