Cassazione civile Sez. I sentenza n. 567 del 19 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo al danno provocato dallo scoppio di una bombola di gas, nell'ipotesi in cui non si fornisca la prova della causa dello scoppio, possono operare cumulativamente la presunzione di responsabilitą a carico del produttore-distributore, quale esercente attivitą pericolosa, e quella a carico dell'utente, quale custode, riferendosi a due comportamenti od omissioni differenti ed essendo la prima prospettabile anche quando la bombola sia passata, a seguito della consegna, nella disponibilitą dell'utente.

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