Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4149 del 11 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme disciplinanti la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato sono applicabili anche agli enti pubblici non statali (nella specie, Inpdap, gestione ex Enpas) ed a quelli sovvenzionati dallo Stato, abilitati a fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, se questa ne abbia assunto la rappresentanza e la difesa in giudizio; con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'atto d'impugnazione (di appello e di ricorso per cassazione) deve essere notificato presso la predetta Avvocatura, sempre che non sia decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza da impugnare (art. 330 c.p.c.). Tuttavia, tale regola non č applicabile, nemmeno analogicamente, al conflitto di giurisdizione (art. 362, n. 1, c.p.c.), in quanto questo non rientra tra i mezzi d'impugnazione in senso proprio, trattandosi di un rimedio che, essendo denunziabile Ģin ogni tempoģ ed indipendentemente dal passaggio in giudicato delle sentenze in contrasto, č del tutto svincolato dai processi ai quali tali sentenze si riferiscono ed č, quindi, soggetto alle disposizioni sulle notificazioni in generale di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di rito.

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