Cassazione civile Sez. I sentenza n. 252 del 11 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esenzione dalla revocatoria fallimentare stabilita dall'art. 20 della L. 30 luglio 1959 n. 623 per gli istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine risponde a finalità di incentivazione di tale forma di credito, sicché non è ad essa applicabile la limitazione — prevista dall'art. citato per gli altri istituti di credito — alle operazioni effettuate con fondi statali o con l'assistenza dello Stato: l'esenzione della revocatoria fallimentare per gli istituti esercenti il credito a medio termine non è venuta meno con l'abrogazione delle disposizioni della L. n. 623 del 1959 effettuata dall'art. 28, ultimo comma, del D.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, riguardando tale abrogazione solo le disposizioni sul credito agevolato.

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