Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2516 del 4 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto di archiviazione della denuncia penale per il reato di falso, essendo insuscettibile di passare in giudicato, non impedisce la presentazione della querela di falso, che č lo strumento processuale di contestazione della veridicitā di quanto č attestato dal pubblico ufficiale nell'atto pubblico attraverso un giudizio che, pur conducendo, come il procedimento penale di falso, alla eliminazione della efficacia rappresentativa del documento risultato falso, da questo si differenzia per la funzione e l'oggetto in quanto tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione e non ad identificare l'autore della falsificazione, ai fini dell'applicazione della sanzione penale.

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