Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1791 del 18 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché i documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio solo con le formalità previste, per una esigenza di garanzia del diritto di difesa della controparte (anche se contumace), dagli artt. 74 e 87 att. c.p.c., il giudice non può utilizzare, per la decisione, documenti che siano stati prodotti con le predette formalità e così formalmente offerti al contraddittorio della controparte. Conseguentemente, l'omesso esame di un documento può dar luogo a vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia solo se il documento sia stato ritualmente prodotto in giudicato e cioè posto nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inserito nel fascicolo di parte con l'adempimento delle formalità previste dall'art. 74 att. c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.