Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9929 del 23 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di invaliditā pensionabile, il consulente tecnico di ufficio non ha l'obbligo di procedere a riscontri strumentali quando l'esame clinico abbia chiaramente escluso l'attuale persistenza della patologia attestata da pregressi accertamenti, atteso che le indagini strumentali e di laboratorio non hanno, ai fini diagnostici, efficacia assoluta e determinante e che la necessitā di farvi ricorso sussiste solo nei casi in cui l'esistenza della lamentata patologia non possa essere verificata attraverso l'esame diretto del periziando. La scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento č affidata al giudizio professionale dell'ausiliario, che č censurabile in sede di legittimitā solo quando dall'esame della consulenza, fatta propria dal giudice, emerga l'assoluta mancanza di correlazione fra la sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa o il mancato ricorso ad ulteriori mezzi di indagine in caso di palese insufficienza od incongruenza di quelli utilizzati per giungere alla diagnosi conclusiva.

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