Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9547 del 12 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione dell'impugnazione a pił parti presso un unico domiciliatario o procuratore deve essere eseguita mediante un numero di copie pari a quello dei destinatari; se le copie sono di numero inferiore, non essendo possibile stabilire la persona cui esse furono dirette, la notificazione stessa deve considerarsi inesistente.

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