Cassazione civile Sez. III sentenza n. 847 del 27 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione della prova, anche con riguardo all'attendibilità delle fonti della medesima, deve necessariamente seguire e non precedere la sua assunzione, dovendo il relativo apprezzamento essere condotto sulla base della presa in considerazione dell'intero contesto di tutti gli elementi acquisiti nel processo, e non può quindi essere aprioristicamente compiuta in un momento anteriore, con la conseguenza di impedirne l'ingresso nel processo, solo sulla base di una valutazione di mera probabilità, quale è quella inerente alla inverosimiglianza del fatto da provare.

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