Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7576 del 29 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ad integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio (ex art. 395, n. 1, c.p.c.) è necessaria un'attività intenzionalmente fraudolenta che si sia concretata in artefizi o raggiri subiettivamente diretti ed oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria, impedendo al giudice l'accertamento della verità, e non basta, quindi, la semplice violazione dell'obbligo di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.), né sono sufficienti il mendacio o le false allegazioni o le reticenze se queste non abbiano costituito elementi essenziali di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte su fatti decisivi della causa sviandone o pregiudicandone la difesa e così precludendo il loro accertamento.

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