Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7522 del 26 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo a contratto preliminare di vendita immobiliare, qualora il promissario acquirente abbia agito in giudizio per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo ed abbia ottenuto sentenza di primo grado di accoglimento della domanda, la sopravvenienza del fallimento del promittente venditore comporta che il curatore, al quale sia stata notificata la sentenza stessa, ha l’onere d’impugnarla e d’impedirne il passaggio in giudicato, per far valere nell’ambito del processo non ancora esaurito l’eccezione di scioglimento del contratto, a norma dell’art. 72, ultimo comma, L. fall., che è proponibile anche in appello, mentre l’indicata sentenza, ove divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, è opponibile, non solo alla «massa», in virtù della trascrizione della domanda anteriormente alla dichiarazione di fallimento, ma anche al curatore, che era legittimato ad impugnarla ex art. 111, ultimo comma, c.p.c. – essendo subentrato ex lege al fallito – ed aveva interesse a rimuoverla, per modificare una situazione ritenuta pregiudizievole per la procedura concorsuale.

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