Cassazione civile Sez. I sentenza n. 358 del 15 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il presidente del tribunale che a norma del secondo comma dell'art. 2367 c.c., nel caso in cui gli amministratori o i sindaci non provvedano alla convocazione dell'assemblea, richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, ne ordina la convocazione, non ha il potere di stabilire chi ed in quale misura debba anticipare le spese di convocazione atteso che detta norma, a differenza di quanto previsto dall'art. 2409 c.c., nulla dispone in ordine all'onere o all'anticipazione delle spese relative all'attuazione del provvedimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.