Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3547 del 15 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il vizio logico di motivazione come causa di annullamento della sentenza può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione, o nell'attribuzione, a taluno degli elementi emersi in corso di causa, di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto, o nell'assoluta incompatibilità razionale dei vari elementi di causa. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti od un miglior coordinamento dei dati od un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.