Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1075 del 3 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Č inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso per cassazione che, avendo attribuito alla statuizione impugnata una portata diversa da quella effettiva, censuri tale pronuncia per conseguire un risultato giā ottenuto con la statuizione predetta. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la statuizione gravata di ricorso — che aveva riconosciuto gli Ģinteressi legali sulla somma corrispondente alla rivalutazione, secondo gli indici Istat, della somma versata con ritardo...ģ non dovesse essere intesa nel senso riduttivo temuto dal ricorrente, e cioč come attribuzione degli interessi solo sulla differenza fra l'importo della sorte capitale rivalutata e l'importo originario della stessa sorte, avendo in realtā inteso riconoscere gli interessi sull'importo rivalutato della somma versata in ritardo).

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