(massima n. 1)
È inammissibile, per difetto d'interesse, il ricorso per cassazione che, avendo attribuito alla statuizione impugnata una portata diversa da quella effettiva, censuri tale pronuncia per conseguire un risultato già ottenuto con la statuizione predetta. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la statuizione gravata di ricorso — che aveva riconosciuto gli «interessi legali sulla somma corrispondente alla rivalutazione, secondo gli indici Istat, della somma versata con ritardo...» non dovesse essere intesa nel senso riduttivo temuto dal ricorrente, e cioè come attribuzione degli interessi solo sulla differenza fra l'importo della sorte capitale rivalutata e l'importo originario della stessa sorte, avendo in realtà inteso riconoscere gli interessi sull'importo rivalutato della somma versata in ritardo).