Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1 del 3 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di morte della parte non dichiarata nel giudizio di appello (ex art. 300 c.p.c.), per il ricorso per cassazione proposto da chi assume esserne erede, la legittimazione processuale deve essere provata documentalmente dal ricorrente, ad esempio con la produzione del certificato di morte e della denuncia di successione o con atto notorio. Tale prova può essere data anche in un momento successivo al deposito del ricorso, purché prima dell'inizio della relazione all'udienza della Corte di cassazione, in modo che possano averne legale conoscenza i controricorrenti (o perché presenti all'udienza, o perché edotti con notificazione ex art. 372 c.p.c.).

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