Cassazione civile Sez. I sentenza n. 703 del 21 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui la domanda di revocazione sia proposta nei riguardi di sentenze, il cui appello sia stato definito con pronuncia di mero rito, di inammissibilitą o improcedibilitą, la competenza appartiene, in applicazione dell'art. 396 c.p.c., in via funzionale al giudice di primo grado che ha emesso la sentenza medesima e non anche a quella del giudice del gravame, con la conseguenza che la sua erronea proposizione davanti a quest'ultimo implica la necessitą di rilievo, anche di ufficio, da parte del medesimo, della propria incompetenza in favore di quella del primo giudice e non gią l'inammissibilitą della revocazione.

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