Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7000 del 24 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omesso esame di fatto decisivo previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. č costituito da quel difetto di attivitā del giudice del merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato, non la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, ma una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite prova scritta od orale, idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata. Pertanto, ad integrare il predetto difetto occorre non solo che il fatto, sebbene dibattuto tra le parti, sia stato totalmente trascurato dal giudice al pari di quelli non sottoposti ritualmente al suo accertamento, ma anche che il fatto in questione, per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia dotato di una intrinseca valenza tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite, come non si verifica per ogni singolo indizio, segnale od indice critico, il quale per la sua gravitā o per la sinergica convergenza con altri elementi indiziari consentirebbe, in ipotesi, al giudice di risalire alla individuazione di un fatto ignoto.

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