Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5029 del 29 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione che impone la verifica dell'osservanza dei termini minimi di comparizione in relazione alla data dell'udienza originariamente fissata e non a quella conseguente a successivo rinvio, ancorché testualmente dettata dall'art. 70 bis disp. att. c.p.c. con riguardo al rito ordinario, trova applicazione anche nel rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalitą introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialitą attraverso un corpus autonomo di norme, ma con l'inserimento nel detto codice di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilitą, con quelle dettate per il rito ordinario.

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