Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2 del 5 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui nel rito del lavoro tanto la nullitā radicale o l'inesistenza giuridica oppure l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza quanto la nullitā dovuta al mancato rispetto del termine minimo di comparizione (artt. 415, comma quinto, e 435, comma terzo, c.p.c.) sono vizi passibili di sanatoria, operante in ogni caso con effetto ex nunc, mediante la costituzione del convenuto, o mediante la rinnovazione disposta dal giudice, č applicabile anche al giudizio di rinvio, nel quale il ricorso in riassunzione deve essere proposto entro l'anno (a pena di estinzione del processo) mediante deposito nella cancelleria del giudice competente, con la conseguenza che anche l'inesistenza o l'omissione della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza č (in caso di mancata costituzione della controparte) suscettibile di sanatoria, con effetto ex nunc, mediante la rinnovazione (per ordine del giudice) della notifica stessa.

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