Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1411 del 4 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 4 del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito, con modificazioni, in L. 29 febbraio 1988, n. 48, ai sensi del quale i pagamenti effettuati per contributi ed accessori in favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 della legge fallimentare, configura un'innovazione di tipo anche sostanziale, perché, escludendo l'azione, nega al contempo il diritto della massa ad un determinato risultato economico (perseguibile, vertendosi in tema di diritto potestativo, esclusivamente mediante l'azione). Detta disposizione, pertanto, in difetto di espressa previsione di retroattività, non osta alla revocabilità, nel concorso dei requisiti posti dal citato art. 67, di versamenti contributivi effettuati prima della sua entrata in vigore, non potendo travolgere, toccandone gli elementi genetici, il diritto al recupero dei versamenti stessi all'attivo fallimentare, già insorto in base alla previgente normativa (senza che rilevi il carattere costitutivo della sentenza che accoglie la domanda revocatoria, non autorizzando ciò a qualificare il suddetto diritto come ancora in fieri fino alla pronuncia della sentenza medesima).

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