Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1317 del 3 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di appalto, l'accettazione dell'opera non si identifica con la presa in consegna, ma rappresenta un atto di volontā, diretto ad accogliere la prestazione eseguita, che comporta l'esonero dell'appaltatore per vizi e le difformitā riconoscibili ed il diritto al pagamento del prezzo (artt. 1665, 1667 c.c.). Ne consegue che incombe sull'appaltatore stesso, trattandosi di effetti a lui favorevoli, l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera, dopo essere stato invitato e messo in condizione di verificarla, e che, una volta provata tale accettazione, č onere del committente di fornire la prova che essa č avvenuta con riserva (e che, quindi, anche per i vizi riconoscibili č dovuta la garanzia).

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