Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1151 del 29 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 22, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, qualora l'accesso di una strada privata a quella comunale sia oggetto di uno specifico diritto del proprietario della prima, la chiusura dello stesso può essere disposta dal comune, per la tutela del pubblico interesse, ma – a differenza di quanto accade con riguardo ai casi di disposta chiusura di passaggi aperti senza le licenze di cui all'art. 4, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, nei quali il comportamento dell'amministrazione integra gli estremi di un atto di autotutela – è, a tal fine, sempre necessario un apposito provvedimento di carattere ablatorio (e quindi con tutte le garanzie previste a tutela del diritto soggettivo sacrificato) oppure un provvedimento contingibile ed urgente, in mancanza del quale il comportamento dell'amministrazione che abbia determinato la rimozione o l'alterazione della posizione del privato si risolve in attività materiale assoggettata alle norme di diritto comune, così da essere perseguibile davanti al giudice ordinario, anche con azioni di nunciazione o cautelari ex art. 700 c.p.c.

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