Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10818 del 2 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie in sede di distribuzione della somma ricavata dalla espropriazione forzata tra i creditori concorrenti o tra i creditori ed il debitore o il terzo assoggettato alla espropriazione sono circoscritte alla fondatezza ed ai limiti della pretesa fatta valere con il precetto o con l'atto di intervento nel loro oggettivo contenuto e nella interpretazione che ne dia una delle parti, e si differenziano, perciò, sia dalla opposizione alla esecuzione sia dalla opposizione agli atti esecutivi.

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