Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10771 del 29 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la qualificazione giuridica dei fatti costituisce esclusivamente una premessa logica della decisione di merito e non una questione formante oggetto di una specifica ed autonoma controversia, l'oggetto della pronuncia del giudice č costituito esclusivamente dall'attribuzione (o dalla non attribuzione) del bene della vita conteso, onde il giudicato si forma sull'accoglimento o sul rigetto della domanda e soltanto in via indiretta e mediata sulle premesse meramente logiche della decisione; con la conseguenza che, se viene impugnata la pronuncia di merito, il giudice dell'impugnazione non č in alcun modo vincolato ai criteri seguiti dal primo giudice per procedere alla qualificazione giuridica dei fatti.

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