Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10684 del 27 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4, c.p.c.) delle sentenze della corte di cassazione – prevista espressamente dall'art. 391 bis c.p.c., introdotto dall'art. 67 della L. n. 353 del 1990, applicabile ai giudizi pendenti al primo gennaio 1993 a partire dal 2 gennaio 1994 – è esperibile anche avverso le sentenze di regolamento della giurisdizione – rispetto alle quali la Suprema Corte è altresì giudice del fatto —, qualora si assuma che la giurisdizione sia stata regolata supponendo l'esistenza o l'inesistenza di un fatto dagli atti incontestabilmente escluso o, rispettivamente, accertato e sempre che il fatto medesimo non abbia formato oggetto del giudizio.

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