Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10153 del 14 ottobre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché il danno biologico, come danno alla salute, in sé, ha una portata più ampia di quello alla vita di relazione, che si risolve nella impossibilità o difficoltà di mantenere i rapporti sociali ad un livello normale, e tende ad assorbirlo, come per altri tipi di danno non ben definiti, quali il danno estetico e quello alla sfera sessuale, la domanda di risarcimento del danno alla salute, quando non sia limitata al pregiudizio della vita di relazione, impone al giudice di merito di considerare tutti i possibili profili del predetto danno e liquidarlo anche per la parte che non coincide con il pregiudizio della vita di relazione.

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