Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9013 del 27 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di querela di falso, la circostanza che nel processo penale contro i presunti autori del falso costoro abbiano ammesso la falsitą della scrittura in contestazione o dichiarato di non volersene avvalere non esclude la persistenza dell'interesse della parte, che abbia proposto in via principale la querela suddetta, alla prosecuzione del relativo giudizio fin quando non intervenga la sentenza di accertamento della falsitą, munita della sua efficacia erga omnes, anche se questa si limiti a recepire – senza che sia disposta istruttoria – l'ammissione della falsitą oggettiva del documento.

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