Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 12405 del 21 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., essere sottoscritto, a pena di inammissibilitą, da avvocato (iscritto nell'apposito albo) munito di procura speciale cioč conferitagli (prima del ricorso medesimo) con specifico riferimento alla fase processuale da instaurare innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilitą di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito.

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