Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12052 del 9 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato si distingue dal contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa in quanto mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza di un rischio d'impresa, il secondo implica un effettivo vincolo di subordinazione, pił ampio del generico potere dell'associante d'impartire direttive ed istruzioni al cointeressato dell'impresa; per l'associazione in partecipazione con apporto della sola attivitą lavorativa non trova applicazione il principio della retribuzione sufficiente sancito dall'art. 36 della Costituzione con esclusivo riguardo al lavoro subordinato.

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