Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10975 del 8 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora nel giudizio di primo grado sia stata proposta, con la domanda principale, altra domanda in via subordinata, l'appellato vittorioso, in seguito all'accoglimento della prima, č tenuto a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione — in qualsiasi forma indicativa della volontā di sottoporre la relativa questione al giudice d'appello — la domanda subordinata non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., non potendo quest'ultima domanda rivivere per il solo fatto che quella principale sia stata respinta dal giudice d'appello.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.