Cassazione civile Sez. III sentenza n. 983 del 1 febbraio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, la citazione del terzo per la dichiarazione sul credito pignorato non dà luogo di per sé ad un procedimento di natura contenziosa, ma solo ad una particolare fase del procedimento esecutivo sicché l'eventuale irregolarità del termine assegnato al terzo per comparire, per cui non è comminata specificamente una sanzione di nullità, trova disciplina non nelle regole del processo di cognizione ma nella parte generale del libro primo del codice di procedura civile, inquadrandosi così tra i vizi a rilevanza variabile (art. 156, secondo comma, c.c.) i quali producono nullità soltanto quando per carenza dei requisiti formali indispensabili impediscano il raggiungimento dello scopo dell'atto, senza che, pertanto, tale nullità sia ravvisabile nel caso in cui venga assegnato al terzo un termine di comparizione di nove giorni, intervallato dai quarantasei giorni della sospensione feriale, in luogo del termine di dieci giorni prescritto ai sensi degli artt. 543, 501 c.p.c.

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