Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7272 del 3 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La prevenzione operata con l'impugnazione principale fa sì che ogni altra impugnazione debba essere proposta nelle forme del ricorso incidentale, per cui la parte intimata con il ricorso principale non può più avvalersi a tal fine del termine previsto dall'art. 327 c.p.c., ma ha soltanto diritto a proporre impugnazione incidentale, anche se sia decorso il relativo termine, mediante controricorso e nel termine stabilito per la notificazione di tale atto.

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