Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1080 del 19 aprile 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

La presupposizione, consistente nella sottintesa considerazione, da parte dei contraenti, di una determinata situazione di fatto e di diritto, determina la risoluzione ex tunc del contratto, una volta accertato il venir meno dell'evento supposto; essa si distingue dalla condizione per il fatto che l'evento passato, presente o futuro non si pone con carattere di incertezza nella rappresentazione delle parti.

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