Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6086 del 29 maggio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione proposto sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita dalla sentenza impugnata — ovvero fondato sull'affermazione che il giudice del merito abbia erroneamente presupposto fatti inesistenti o comunque contrastanti con le risultanze testimoniali oppure abbia erroneamente ritenuto non contestata una circostanza di causa — č inammissibile, configurando ipotesi di travisamento dei fatti, contro cui č esperibile solo il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

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