Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5397 del 14 maggio 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema d'impugnazione per revocazione, l'espressione «stesso giudice», di cui all'art. 398 prima parte, c.p.c., designa lo stesso ufficio giudiziario, per modo che, se questo è diviso in più sezioni, il giudizio di revocazione può essere ritualmente celebrato davanti ad una sezione diversa da quella che ha emesso la sentenza impugnata.

(massima n. 2)

La designazione del giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, attribuisce una competenza funzionale ratione materiae, come tale inderogabile, la quale è circoscritta al procedimento nel quale è intervenuta, sicché non può operare per la revocazione avverso la sentenza che ha pronunciato in sede di rinvio.

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