Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4719 del 29 aprile 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza del giudice di secondo grado, che dichiari l'inammissibilitą dell'appello per essere stato questo proposto contro una pronuncia resa dal giudice di primo grado esclusivamente sulla competenza, definisce una questione pregiudiziale di rito attinente all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile e, quindi, č, a sua volta, impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, il quale, peraltro, potrą investire la sola declaratoria di inammissibilitą del gravame e non anche la questione di competenza, non esaminata dal giudice d'appello.

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