Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5168 del 22 settembre 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando sia accertato che i contraenti sono addivenuti alla conclusione di un contratto sulla base di una presupposizione comune ad entrambe le parti (c.d. condizione non sviluppata o inespressa), il negozio fondato sulla presupposizione può essere risolto ex tunc quando l'evento presupposto venga meno nel corso dell'esecuzione del contratto, trattandosi di scioglimento e risoluzione del medesimo per causa non imputabile ai contraenti, ma tale scioglimento — in presenza di un contratto di durata —non può spiegare effetto rispetto alle prestazioni già eseguite.

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