Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2503 del 9 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di esecuzione del contratto (o del rapporto obbligatorio) la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietą, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto non conforme a buona fede la mancata cooperazione del promittente venditore in favore del promesso acquirente al fine di far conseguire a quest'ultimo un mutuo per il pagamento del prezzo).

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