Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8230 del 11 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di querela di falso, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsitā, che il secondo comma dell'art. 221 c.p.c. richiede a pena di nullitā, non č necessaria allorquando la falsitā sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.