Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14629 del 21 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di negozio giuridico, la fattispecie della cosiddetta «presupposizione» (o condizione non espressa) č legittimamente configurabile tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, risulti che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all'esistenza di una data situazione di fatto considerata presupposto imprescindibile della volontą negoziale, la mancanza della quale comporta, per l'effetto, la caducazione del contratto stesso, ancorché a tale situazione, comune ad entrambi i contraenti (ed indipendente, nel suo verificarsi, dalla volontą dei medesimi), non si sia compiuto, nell'atto negoziale, alcun esplicito riferimento. L'indagine volta a stabilire se una determinata situazione sia stata tenuta presente dai contraenti nella formulazione del consenso secondo il delineato schema della presupposizione, poi, si colloca, esaurendosi, sul piano propriamente interpretativo del contratto, e costituisce, pertanto, anch'essa una valutazione di fatto, riservata, come tale, al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimitą se immune da vizi logici o giuridici.

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