(massima n. 1)
La cosiddetta efficacia riflessa del giudicato, come affermazione obiettiva di veritą valevole anche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, resta esclusa ogni volta che il terzo sia titolare (non gią di un diritto dipendente da una situazione accertata in quel processo sibbene) di un proprio ed autonomo diritto, come nel caso in cui distinte norme di legge forniscano regolamentazioni di rapporti indipendenti, pur se esse siano ispirate ad analoghe ragioni di politica legislativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stato escluso che la «novitą dell'iniziativa produttiva» ritenuta, ai fini degli sgravi contributivi ex lege n. 589 del 1971, in un giudizio tra una data impresa e l'Inps potesse far stato anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel diverso giudizio vertente tra quest'ultima e la medesima impresa, agli effetti del riconoscimento dei benefici fiscali sub art. 14 legge 1961, n. 717).